lunedì 24 dicembre 2007

UniCredit Banca dedicata alla famiglia e alla piccola impresa









UniCredit Banca
Siamo e vogliamo crescere come Banca dedicata alla famiglia e alla piccola impresa, affermandoci come marca di qualità nei servizi finanziari in Italia, attraverso un’offerta di prodotti e servizi mirata, competente e innovativa e un profondo radicamento nei territori in cui operiamo.

Vogliamo essere percepiti come una banca fatta di persone competenti in grado di darti risposte concrete.

I nostri comportamenti si basano sulla coerenza con i nostri valori che significa in primo luogo mantenere le promesse fatte e per questo, misureremo costantemente il livello di soddisfazione dei nostri clienti e ne renderemo loro conto.
UniCredit Banca
La nostra gamma conti correnti

I nostri conti Genius (per famiglie e privati) sono dedicati a chi cerca sicurezza, comodità e condizioni trasparenti.

La nostra offerta consente di risparmiare pagando solo quello che si usa, oppure avere un costo fisso mensile e tanti servizi esclusivi, come il prestigioso programma a punti MilleGenius che permette di vincere fantastici premi.

I costi e le condizioni dei conti Genius sono sempre trasparenti, non ci sono spese di chiusura e i prezzi sono bloccati fino al 2010!

E’ inoltre possibile scegliere se aprire il proprio conto corrente online oppure recandosi presso una delle nostre 2700 Agenzie.

Qualità, trasparenza, varietà nell’offerta, affidabilità, innovazione e specializzazione sono la base sulla quale ogni giorno vogliamo fondare la relazione con i nostri clienti, per serenità, fiducia e soddisfazione di tutti.

Fatti concreti, su cui si può contare.
Questo è il nostro modo di fare banca.

UniCredit Banca

We are and will continue to reinforce UniCredit as the “Bank of choice” for families and small business. Placing ourselves as the quality brand in Italy for financial services, through a focused and innovative range of services and products, distributed through a vast network of highly competent professionals. We play an important role within society and the local communities where we operate.
We want to be recognized as a Bank made up of committed people able to provide concrete solutions to our customers needs.
UniCredit Banca‘s activities are based upon strong Corporate Values and a consistent Code of Conduct which guarantees that promises made by the Bank are always maintained. It is for this reason that we are constantly monitoring the satisfaction of our customers and striving to improve an already exceptional service.



Our range of personal current accounts
The Genius range of personal current accounts are dedicated to those who require secure, accessible and transparent banking services.
Genius personal accounts provide a range of alternative cost structures which allow the client to choose to pay only for the services that they use or to pay a monthly up front fee for their activities.
Also included in the Genius range is a customer loyalty program MilleGenius and many other exclusive services.
The costs and conditions are always clear and easily understood, there are non account closing fees and prices are frozen until 2010

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martedì 13 novembre 2007

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ING GROUP è quotato al New York Stock Exchange e nelle più importanti borse europee.
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Benefici fiscali per chi accende un mutuo.

Limiti e requisiti per la detrazione fiscale degli interessi passivi di mutuo.

Tra i pochi oneri ancora detraibili dal reddito compaiono gli interessi e le spese dei mutui ipotecari.

Presentiamo in questa pagina un riepilogo della normativa applicata ai finanziamenti stipulati dal 1999 in avanti. I criteri in vigore precedentemente sono contenuti nell'Approfondimento Deducibilità fiscale dei mutui stipulati fino al 1999.

Purtroppo la legislazione sulla materia è articolata e complessa. Abbiamo cercato di semplificarne la spiegazione, ma per analizzarla ti suggeriamo di stampare la pagina ed evidenziare le sole parti che riguardano il tuo caso.


1. REQUISITI PER LA DETRAZIONE

1a. Operazioni contemplate


Per godere dei vantaggi fiscali l'operazione deve riguardare un mutuo garantito da ipoteca.

Nota: nei mutui per acquisto può essere iscritta sia sul bene cui è destinato il finanziamento che su altri, anche di proprietà di soggetti diversi dai mutuatari.

I benefici non sono estensibili ai prestiti personali anche se destinati all'abitazione. E neppure a formule implicanti l'ipoteca ma diverse dal mutuo, come le aperture di credito con garanzia ipotecaria.

Determinante anche la finalità del mutuo, che deve rientrare tra le seguenti:



  • Acquisto dell'abitazione principale e delle relative pertinenze come box e cantine (non dà invece diritto alle detrazioni il mutuo contratto per l'acquisto di sole pertinenze).



  • Acquisto di unità locata, quando l'intento è quello di adibirla ad abitazione principale appena sarà disponibile.



  • Costruzione dell'abitazione principale.



  • Ristrutturazione profonda dell'abitazione principale comprovata da concessione edilizia o atto equivalente rivolta a trasformare l'unità, in tutto o in parte, in un immobile diverso dal precedente.



  • Sostituzione di altro mutuo detraibile, purché di importo non superiore al debito residuo maggiorato delle spese necessarie alla sostituzione (in questo caso vengono mantenute le agevolazioni del mutuo originario, anche se superiori a quelle previste per i nuovi mutui).


1b. Limiti di tempo



  • Mutui per acquisto.

    L'immobile va adibito ad abitazione principale entro un anno dall'atto di mutuo (ridotto a sei mesi per i mutui stipulati prima del 2001), pena la perdita definitiva della detraibilità (salvo che ciò non avvenga a causa di trasferimento per motivi di lavoro subentrati dopo l'acquisto).

    Il periodo può essere esteso a due anni in caso di ristrutturazione documentata (in questo caso però la detrazione spetta dal momento in cui l'immobile viene adibito ad abitazione principale).

    Al cessare dell'utilizzo quale prima casa si esaurisce la detrazione (salvo che ciò avvenga a causa di trasferimento per motivi di lavoro o ricovero permanente e l'immobile non venga locato).

    Nel caso di acquisto di unità locata deve essere notificato all'inquilino l'atto di intimazione di sfratto entro tre mesi dall'acquisto, ed entro un anno dal rilascio l'unità deve venire adibita ad abitazione principale.



  • Mutui per costruzione o ristrutturazione.

    Il mutuo deve essere stipulato non oltre sei mesi prima o dopo la data di inizio dei lavori e l'immobile va adibito ad abitazione principale entro sei mesi dal termine degli stessi, da concludersi nei termini previsti dalla concessione edilizia (salvo proroghe o inefficienza degli uffici amministrativi comunali nel rilascio delle abilitazioni).

    Al cessare dell'utilizzo dell'immobile come prima casa si esaurisce la detrazione (salvo che ciò avvenga a causa di trasferimento per motivi di lavoro).


2. IMPONIBILE AMMESSO

2a. Componenti


Le voci indicate di seguito costituiscono l'imponibile utilizzabile per la detrazione fiscale:


  • Spese di istruttoria bancaria


  • Costi della perizia


  • Imposta sul mutuo


  • Costi dell'atto notarile di mutuo


  • Quote interessi delle rate di mutuo

2b. Frazione imputabile

Ogni intestatario del mutuo porterà in detrazione la propria frazione. Tuttavia nel caso di cointestazione del mutuo con il coniuge privo di reddito sarà consentito cumulare la sua quota in capo all'altro (solo mutui stipulati dal 2001).

ESEMPIO: mutuo cointestato a marito impiegato, moglie casalinga e figlio studente. Quota di spesa detraibile sostenuta nell'anno: 900 Euro.

Il marito porterà in detrazione 300 Euro (1/3 di sua competenza) + 300 Euro (1/3 di competenza del coniuge privo di reddito); la quota di 1/3 del figlio andrà perduta perché egli non paga imposte e non potrà quindi trarre alcun beneficio fiscale dall'intestazione del mutuo.



  • Mutui per acquisto.

    La detrazione spetta fino alla concorrenza del costo di acquisto dell'immobile.

    Per "costo di acquisto" si intende la somma del prezzo dichiarato per la compravendita, dei compensi pagati per mediazione immobiliare, degli onorari notarili e delle imposte relative a compravendita e mutuo.

    Se superasse tale importo il mutuo risulterebbe detraibile solo proporzionalmente.

    ESEMPIO: prezzo dichiarato nel rogito: 150.000; imposte (registro, catasto, conservatoria): 4.836; spese notarili: 4.200; fattura mediazione immobiliare: 7.200; imposta sostitutiva mutuo: 500. Il costo di acquisto corrisponderà alla somma dei citati costi, cioè 166.736 Euro. Un mutuo di importo inferiore risulterà interamente detraibile.

    Diversamente andrà applicato un criterio proporzionale. Un mutuo di 200.000 Euro sarebbe detraibile nella misura dell' 83,36%, proporzione ricavata dal seguente calcolo: 166.736 (costo di acquisto) / 200.000 (importo mutuo) x 100.

    Vuol dire che ogni 1.000 Euro di voci imponibili potrò utilizzarne solo 833,60, ovvero: 1.000 (spesa detraibile) x 83,36 (percentuale detraibile) / 100.




  • Mutui per ristrutturazione o costruzione.

    La detrazione è limitata alla frazione di mutuo effettivamente utilizzata in ciascun anno per i lavori.

    ESEMPIO: se contraggo un mutuo per costruzione di 100.000 Euro ma durante l'anno in corso posso dimostrare, fatture alla mano, di averne impiegati solo 50.000, cioè il 50%, anche la quota ammessa in detrazione andrà proporzionata al 50% delle spese.

    Se l'anno dopo impiegherò altri 30.000 Euro la frazione detraibile salirà all'80% (50% + 30%) e così via.


    In caso di costruzione o ristrutturazione durante il contemporaneo pagamento di altro mutuo detraibile in corso sull'abitazione utilizzata nel frattempo, è consentito il cumulo dei benefici dei due mutui. Però soltanto durante il periodo di durata dei lavori ed i sei mesi successivi.

La detrazione spetta anche ai contraenti del mutuo che abbiano acquistato la sola nuda proprietà (immobili soggetti ad usufrutto), fermo restando l'utilizzo come abitazione principale.

2c. Limiti di importo

Gli imponibili massimi ammessi alla detrazione sono i seguenti:



  • Mutui per acquisto: 3.615,20 Euro all'anno


  • Mutui per costruzione e ristrutturazione: 2.582,28 Euro all'anno.

Il tetto massimo di spesa detraibile deve essere riferito complessivamente a tutti gli intestatari. Se sono stati stipulati più contratti di mutuo andranno sommati e considerati come un unico mutuo.

E' importante rammentare che qualora l'importo delle detrazioni sia superiore, l'eccedenza non potrà essere riportata in detrazione negli anni successivi.

SUGGERIMENTO: quando si prevede di stipulare a cavallo dell'anno è sempre preferibile sottoscrivere il contratto nell'anno che sta per finire. Così le spese di accensione del mutuo risulteranno detraibili interamente o quasi.

Diversamente, se cumulate agli interessi passivi di un intero anno, il beneficio potrebbe azzerarsi o quasi a causa del superamento della soglia annua massima ammessa.


2d. Periodo di competenza

I costi sono ammessi in detrazione esclusivamente nell'anno in cui vengono sostenuti. Dimenticarsi di richiedere la detrazione vuol dire rinunciarvi definitivamente.

Attenzione anche alla data in cui si paga la rata del mutuo, perché da quella dipenderà l'anno in cui sarà possibile detrarre la spesa, indipendentemente dalla scadenza di pagamento.

SUGGERIMENTO: se prima del pagamento dell'ultima rata dell'anno è già stato raggiunto l'imponibile massimo ammesso in detrazione, converrà valutare se ritardare al 2 gennaio il pagamento di dicembre.

In questo modo si sposterà all'esercizio successivo la detrazione d'imposta sull'ultima rata. L'espediente può aver senso soprattutto alla fine dell'anno in cui si è acceso il mutuo, quando la presenza di tutti i costi iniziali potrebbe determinare più facilmente lo sforamento dei limiti.


3. ENTITÀ DEL BENEFICIO

Sull'imponibile viene riconosciuto un rimborso del 19% con il meccanismo della detrazione di imposta.

Cioè l'IRE dovuta (la vecchia IRPEF) viene ridotta in misura pari a 19 Euro ogni 100 Euro ammessi in detrazione.

Chi non paga IRE non può trarre alcun vantaggio dall'intestazione del mutuo.


4. ESEMPIO DI CALCOLO

Per osservare cosa succede nel tempo alla detrazione fiscale puoi esaminare lo sviluppo seguente.

Elementi di calcolo:

  • Mutuo per acquisto abitazione principale (limite detrazione di 3.615,20 Euro all'anno)
  • Frazione detraibile: 100%
  • Importo: Euro 100.000 (a tasso fisso del 5%)
  • Erogazione: 1° luglio 2006
  • Durata: 5 anni
  • Spese iniziali: Euro 3.000 (istruttoria bancaria, perizia, onorario notarile, imposta sostitutiva)
  • Spese di cancellazione ipotecaria: 200 Euro
Anno Spese sostenute Interessi passivi Totale imponibile Quota massima detraibile Rimborso (19%)
2006 3.000 2.408 5.408 3.615 687
2007
4.134 4.134 3.615 687
2008
3.187 3.187 3.187 606
2009
2.191 2.191 2.191 416
2010
1.145 1.145 1.145 218
2011 200 163 363 363 69

Dall'ultima colonna appare evidente che in tutti i casi il massimo rimborso ammesso dalla normativa ammonta a 687 Euro all'anno.


5. COME SI OTTIENE IL RIMBORSO

Le spese di apertura del mutuo risultano dalle contabili bancarie e dalla fatture del perito e del notaio.

Gli interessi passivi vengono invece certificati dalla banca mutuante una volta all'anno con una dichiarazione inviata di solito spontaneamente entro il mese di maggio. Qualora non pervenisse sarà possibile richiederne il duplicato.

I lavoratori dipendenti potranno consegnare tale documentazione ai Centri di Assistenza Fiscale (CAF) ai fini della compilazione del Modello 730. Con questa soluzione potranno ricevere entro pochi mesi, direttamente nella busta paga, il rimborso spettante.

I lavoratori autonomi indicheranno la quota detraibile nella propria dichiarazione dei redditi (Modello UNICO), riducendo così il versamento dell'IRE dovuta.

Le certificazioni di spesa non dovranno essere allegate al Modello, ma andranno conservate ed esibite all'Agenzia delle Entrate in occasione di eventuali controlli.

giovedì 25 ottobre 2007

Risarcimento diretto Dal 1° febbraio 2007

Dal 1° febbraio 2007 è entrato in vigore il risarcimento diretto, la nuova procedura di rimborso assicurativo che in caso di incidente stradale consente ai danneggiati non responsabili - o responsabili solo in parte – di essere risarciti direttamente dal proprio assicuratore qualora siano coinvolti non più di due veicoli immatricolati in Italia (comprese la Repubblica di San Marino e lo Stato del Vaticano) e le lesioni eventualmente riportate dai conducenti non siano gravi.

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

Un consulente assicurativo qualificato sempre al tuo fianco nella scelta della tua assicurazione

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

Ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del regolamento ISVAP n. 5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa, le società del Gruppo Assiteca, in qualità di intermediari:

1. prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche, consegnano al contraente copia del documento (Allegato n. 7B del regolamento ISVAP) che contiene notizie sull’intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
2. prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al contraente – in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile – gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un’informativa completa e corretta;
3. sono tenuti a proporre o consigliare contatti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile;
4. informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare in contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall’intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell’inadeguatezza;
5. consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
6. possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti di clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di cinquecento euro annui per ciascun contratto.

Il Broker

Il Broker Assicurativo è più di un intermediario indipendente, è un consulente assicurativo qualificato.
Il Broker opera nell'interesse esclusivo del Cliente, in favore del quale si impegna a reperire presso il mercato nazionale ed estero le soluzioni assicurative più convenienti dal punto di vista economico e più adatte a soddisfare le sue esigenze.

UN BROKER PROVVEDE AD AFFIANCARE I PROPRI CLIENTI

* nelle scelte assicurative, nell'analisi e successiva copertura dei rischi;
* nell'identificazione delle compagnie di assicurazione più adatte;
* nella gestione dei sinistri e recupero dei danni;
* nella gestione e nella periodica revisione dei contratti.

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L’esercizio dell’attività di mediazione assicurativa in Italia è regolamentato dal Dlgs 209/05 "Codice delle Assicurazioni private", che ha istituito il Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), suddiviso in cinque sezioni, di cui la sezione B annovera i broker di assicurazione.
Per l'iscrizione nel RUI sono necessari i seguenti requisiti :

* onorabilità: il broker non deve aver riportato condanne penali né essere stato dichiarato fallito;
* professionalità: il broker deve superare un esame specifico atto a garantire l'entrata nell'Albo di quei soggetti che abbiano una preparazione altamente specializzata nel campo assicurativo;
* autonomia: il broker non deve avere vincoli con Compagnie di assicurazione e deve dimostrare la diversificazione della sua clientela;
* garanzie: il broker deve avere la copertura assicurativa per la Responsabilità civile professionale. Essa è destinata a coprire la sua Responsabilità per negligenze ed errori professionali ed è anche comprensiva della garanzia per l'infedeltà dei dipendenti.

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