Tra i pochi oneri ancora detraibili dal reddito compaiono gli interessi e le spese dei mutui ipotecari.
Presentiamo in questa pagina un riepilogo della normativa applicata ai finanziamenti stipulati dal 1999 in avanti. I criteri in vigore precedentemente sono contenuti nell'Approfondimento Deducibilità fiscale dei mutui stipulati fino al 1999.
Purtroppo la legislazione sulla materia è articolata e complessa. Abbiamo cercato di semplificarne la spiegazione, ma per analizzarla ti suggeriamo di stampare la pagina ed evidenziare le sole parti che riguardano il tuo caso.
1. REQUISITI PER LA DETRAZIONE
1a. Operazioni contemplate
Per godere dei vantaggi fiscali l'operazione deve riguardare un mutuo garantito da ipoteca.
Nota: nei mutui per acquisto può essere iscritta sia sul bene cui è destinato il finanziamento che su altri, anche di proprietà di soggetti diversi dai mutuatari.
I benefici non sono estensibili ai prestiti personali anche se destinati all'abitazione. E neppure a formule implicanti l'ipoteca ma diverse dal mutuo, come le aperture di credito con garanzia ipotecaria.
Determinante anche la finalità del mutuo, che deve rientrare tra le seguenti:
Acquisto dell'abitazione principale e delle relative pertinenze come box e cantine (non dà invece diritto alle detrazioni il mutuo contratto per l'acquisto di sole pertinenze). | |
Acquisto di unità locata, quando l'intento è quello di adibirla ad abitazione principale appena sarà disponibile. | |
Costruzione dell'abitazione principale. | |
Ristrutturazione profonda dell'abitazione principale comprovata da concessione edilizia o atto equivalente rivolta a trasformare l'unità, in tutto o in parte, in un immobile diverso dal precedente. | |
Sostituzione di altro mutuo detraibile, purché di importo non superiore al debito residuo maggiorato delle spese necessarie alla sostituzione (in questo caso vengono mantenute le agevolazioni del mutuo originario, anche se superiori a quelle previste per i nuovi mutui). |
1b. Limiti di tempo
Mutui per acquisto. L'immobile va adibito ad abitazione principale entro un anno dall'atto di mutuo (ridotto a sei mesi per i mutui stipulati prima del 2001), pena la perdita definitiva della detraibilità (salvo che ciò non avvenga a causa di trasferimento per motivi di lavoro subentrati dopo l'acquisto). | |
Mutui per costruzione o ristrutturazione. Il mutuo deve essere stipulato non oltre sei mesi prima o dopo la data di inizio dei lavori e l'immobile va adibito ad abitazione principale entro sei mesi dal termine degli stessi, da concludersi nei termini previsti dalla concessione edilizia (salvo proroghe o inefficienza degli uffici amministrativi comunali nel rilascio delle abilitazioni). |
2. IMPONIBILE AMMESSO
2a. Componenti
Le voci indicate di seguito costituiscono l'imponibile utilizzabile per la detrazione fiscale:
Spese di istruttoria bancaria | |
Costi della perizia | |
Imposta sul mutuo | |
Costi dell'atto notarile di mutuo | |
Quote interessi delle rate di mutuo |
2b. Frazione imputabile
Ogni intestatario del mutuo porterà in detrazione la propria frazione. Tuttavia nel caso di cointestazione del mutuo con il coniuge privo di reddito sarà consentito cumulare la sua quota in capo all'altro (solo mutui stipulati dal 2001).
ESEMPIO: mutuo cointestato a marito impiegato, moglie casalinga e figlio studente. Quota di spesa detraibile sostenuta nell'anno: 900 Euro.
Il marito porterà in detrazione 300 Euro (1/3 di sua competenza) + 300 Euro (1/3 di competenza del coniuge privo di reddito); la quota di 1/3 del figlio andrà perduta perché egli non paga imposte e non potrà quindi trarre alcun beneficio fiscale dall'intestazione del mutuo.
Mutui per acquisto. La detrazione spetta fino alla concorrenza del costo di acquisto dell'immobile. | |
Mutui per ristrutturazione o costruzione. La detrazione è limitata alla frazione di mutuo effettivamente utilizzata in ciascun anno per i lavori. |
La detrazione spetta anche ai contraenti del mutuo che abbiano acquistato la sola nuda proprietà (immobili soggetti ad usufrutto), fermo restando l'utilizzo come abitazione principale.
2c. Limiti di importo
Gli imponibili massimi ammessi alla detrazione sono i seguenti:
Mutui per acquisto: 3.615,20 Euro all'anno | |
Mutui per costruzione e ristrutturazione: 2.582,28 Euro all'anno. |
Il tetto massimo di spesa detraibile deve essere riferito complessivamente a tutti gli intestatari. Se sono stati stipulati più contratti di mutuo andranno sommati e considerati come un unico mutuo.
E' importante rammentare che qualora l'importo delle detrazioni sia superiore, l'eccedenza non potrà essere riportata in detrazione negli anni successivi.
SUGGERIMENTO: quando si prevede di stipulare a cavallo dell'anno è sempre preferibile sottoscrivere il contratto nell'anno che sta per finire. Così le spese di accensione del mutuo risulteranno detraibili interamente o quasi.
Diversamente, se cumulate agli interessi passivi di un intero anno, il beneficio potrebbe azzerarsi o quasi a causa del superamento della soglia annua massima ammessa.
2d. Periodo di competenza
I costi sono ammessi in detrazione esclusivamente nell'anno in cui vengono sostenuti. Dimenticarsi di richiedere la detrazione vuol dire rinunciarvi definitivamente.
Attenzione anche alla data in cui si paga la rata del mutuo, perché da quella dipenderà l'anno in cui sarà possibile detrarre la spesa, indipendentemente dalla scadenza di pagamento.
SUGGERIMENTO: se prima del pagamento dell'ultima rata dell'anno è già stato raggiunto l'imponibile massimo ammesso in detrazione, converrà valutare se ritardare al 2 gennaio il pagamento di dicembre.
In questo modo si sposterà all'esercizio successivo la detrazione d'imposta sull'ultima rata. L'espediente può aver senso soprattutto alla fine dell'anno in cui si è acceso il mutuo, quando la presenza di tutti i costi iniziali potrebbe determinare più facilmente lo sforamento dei limiti.
3. ENTITÀ DEL BENEFICIO
Sull'imponibile viene riconosciuto un rimborso del 19% con il meccanismo della detrazione di imposta.
Cioè l'IRE dovuta (la vecchia IRPEF) viene ridotta in misura pari a 19 Euro ogni 100 Euro ammessi in detrazione.
Chi non paga IRE non può trarre alcun vantaggio dall'intestazione del mutuo.
4. ESEMPIO DI CALCOLO
Per osservare cosa succede nel tempo alla detrazione fiscale puoi esaminare lo sviluppo seguente.
Elementi di calcolo:
- Mutuo per acquisto abitazione principale (limite detrazione di 3.615,20 Euro all'anno)
- Frazione detraibile: 100%
- Importo: Euro 100.000 (a tasso fisso del 5%)
- Erogazione: 1° luglio 2006
- Durata: 5 anni
- Spese iniziali: Euro 3.000 (istruttoria bancaria, perizia, onorario notarile, imposta sostitutiva)
- Spese di cancellazione ipotecaria: 200 Euro
Anno | Spese sostenute | Interessi passivi | Totale imponibile | Quota massima detraibile | Rimborso (19%) |
2006 | 3.000 | 2.408 | 5.408 | 3.615 | 687 |
2007 | 4.134 | 4.134 | 3.615 | 687 | |
2008 | 3.187 | 3.187 | 3.187 | 606 | |
2009 | 2.191 | 2.191 | 2.191 | 416 | |
2010 | 1.145 | 1.145 | 1.145 | 218 | |
2011 | 200 | 163 | 363 | 363 | 69 |
Dall'ultima colonna appare evidente che in tutti i casi il massimo rimborso ammesso dalla normativa ammonta a 687 Euro all'anno.
5. COME SI OTTIENE IL RIMBORSO
Le spese di apertura del mutuo risultano dalle contabili bancarie e dalla fatture del perito e del notaio.
Gli interessi passivi vengono invece certificati dalla banca mutuante una volta all'anno con una dichiarazione inviata di solito spontaneamente entro il mese di maggio. Qualora non pervenisse sarà possibile richiederne il duplicato.
I lavoratori dipendenti potranno consegnare tale documentazione ai Centri di Assistenza Fiscale (CAF) ai fini della compilazione del Modello 730. Con questa soluzione potranno ricevere entro pochi mesi, direttamente nella busta paga, il rimborso spettante.
I lavoratori autonomi indicheranno la quota detraibile nella propria dichiarazione dei redditi (Modello UNICO), riducendo così il versamento dell'IRE dovuta.
Le certificazioni di spesa non dovranno essere allegate al Modello, ma andranno conservate ed esibite all'Agenzia delle Entrate in occasione di eventuali controlli.
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