giovedì 25 ottobre 2007
Risarcimento diretto Dal 1° febbraio 2007
Dal 1° febbraio 2007 è entrato in vigore il risarcimento diretto, la nuova procedura di rimborso assicurativo che in caso di incidente stradale consente ai danneggiati non responsabili - o responsabili solo in parte – di essere risarciti direttamente dal proprio assicuratore qualora siano coinvolti non più di due veicoli immatricolati in Italia (comprese la Repubblica di San Marino e lo Stato del Vaticano) e le lesioni eventualmente riportate dai conducenti non siano gravi.
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COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI
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COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI
Ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del regolamento ISVAP n. 5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa, le società del Gruppo Assiteca, in qualità di intermediari:
1. prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche, consegnano al contraente copia del documento (Allegato n. 7B del regolamento ISVAP) che contiene notizie sull’intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
2. prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al contraente – in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile – gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un’informativa completa e corretta;
3. sono tenuti a proporre o consigliare contatti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile;
4. informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare in contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall’intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell’inadeguatezza;
5. consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
6. possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti di clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di cinquecento euro annui per ciascun contratto.
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Ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del regolamento ISVAP n. 5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa, le società del Gruppo Assiteca, in qualità di intermediari:
1. prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche, consegnano al contraente copia del documento (Allegato n. 7B del regolamento ISVAP) che contiene notizie sull’intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
2. prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al contraente – in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile – gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un’informativa completa e corretta;
3. sono tenuti a proporre o consigliare contatti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile;
4. informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare in contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall’intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell’inadeguatezza;
5. consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
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1. assegni bancari, postali o circolari, muniti di clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di cinquecento euro annui per ciascun contratto.
Il Broker
Il Broker Assicurativo è più di un intermediario indipendente, è un consulente assicurativo qualificato.
Il Broker opera nell'interesse esclusivo del Cliente, in favore del quale si impegna a reperire presso il mercato nazionale ed estero le soluzioni assicurative più convenienti dal punto di vista economico e più adatte a soddisfare le sue esigenze.
UN BROKER PROVVEDE AD AFFIANCARE I PROPRI CLIENTI
* nelle scelte assicurative, nell'analisi e successiva copertura dei rischi;
* nell'identificazione delle compagnie di assicurazione più adatte;
* nella gestione dei sinistri e recupero dei danni;
* nella gestione e nella periodica revisione dei contratti.
LE GARANZIE SUL SERVIZIO DEI BROKER
L’esercizio dell’attività di mediazione assicurativa in Italia è regolamentato dal Dlgs 209/05 "Codice delle Assicurazioni private", che ha istituito il Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), suddiviso in cinque sezioni, di cui la sezione B annovera i broker di assicurazione.
Per l'iscrizione nel RUI sono necessari i seguenti requisiti :
* onorabilità: il broker non deve aver riportato condanne penali né essere stato dichiarato fallito;
* professionalità: il broker deve superare un esame specifico atto a garantire l'entrata nell'Albo di quei soggetti che abbiano una preparazione altamente specializzata nel campo assicurativo;
* autonomia: il broker non deve avere vincoli con Compagnie di assicurazione e deve dimostrare la diversificazione della sua clientela;
* garanzie: il broker deve avere la copertura assicurativa per la Responsabilità civile professionale. Essa è destinata a coprire la sua Responsabilità per negligenze ed errori professionali ed è anche comprensiva della garanzia per l'infedeltà dei dipendenti.
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